Come ormai noto, l’art. 1 del D.L. n. 79/2018 ha postergato al 1° gennaio 2019 l’applicazione di alcune delle nuove disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.
In sostanza, per effetto della modifica in parola è stato rinviato al 1 gennaio 2019 l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione.
Per effetto delle modifiche normative illustrare la disposizione di proroga, non ha previsto alcuna modifica con riferimento all’onere di pagare le spese sostenute per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione con pagamenti tracciabili, così come identificati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018: assegni, bancari e postali, circolari e non; pagamenti elettronici (carte di debito e credito, prepagate, bancomat); bonifici; bollettini di c/c postale; altri strumenti di pagamento elettronico che consentono l’addebito in conto corrente.
Pertanto, sono entrate in vigore già dal 1° luglio 2018 le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 in materia di tranciabilità dei pagamenti.